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- 1 Articolo 5 Trattamento e protezione dei dati
- 1 Articolo 16 Sanzioni
- 2 Articolo 19 Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari
- 1 Articolo 24 Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
- 2 Articolo 25 effetti giuridici delle firme elettroniche
- 1 Articolo 35 effetti giuridici dei sigilli elettronici
- 1 Articolo 41 effetti giuridici della validazione temporale elettronica
- 1 Articolo 43 effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato
- 1 Articolo 46 effetti giuridici dei documenti elettronici
- 1 Articolo 47 Esercizio della delega
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- dati 23
- qualificato 20
- effetti 16
- qualificati 14
- sicurezza 13
- giuridici 13
- servizi 12
- fiduciari 12
- certificato 10
- stati 9
- requisiti 9
- elettronica 9
- mediante 9
- integrità 9
- persona 8
- membri 8
- vigilanza 8
- prestatore_di_servizi_fiduciari 8
- prestatori 7
- qualificata 7
- atti 7
- fisica 6
- nazionale 6
- sigillo_elettronico 6
- elettroniche 6
- norma 6
- procedimenti 6
- giudiziali 6
- certificati 6
- forma 5
- servizio_elettronico_di_recapito_certificato 5
- misure 5
- data 5
- trattamento 5
- motivo 5
- prova 5
- l’ammissibilità 5
- negati 5
- revoca 5
- informazioni 5
- perdita 5
- giuridica 5
- firma_elettronica 5
- rilasciato 5
- violazione 5
- all’articolo 5
- europeo 5
- diritto 5
- norme 5
- parlamento 5
Articolo 5
Trattamento e protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.
2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche.
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
Articolo 5
Trattamento e protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.
2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche.
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
SEZIONE 2
Vigilanza
Articolo 19
Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari
1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l’impatto degli incidenti di sicurezza e informare le parti interessate degli effetti negativi di eventuali incidenti.
2. Senza indugio ma in ogni caso entro 24 ore dall’esserne venuti a conoscenza, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati notificano all’organismo di vigilanza e, ove applicabile, ad altri organismi interessati, quali l’ente nazionale competente per la sicurezza delle informazioni o l’autorità di protezione dei dati, tutte le violazioni della sicurezza o le perdite di integrità che abbiano un impatto significativo sui servizi fiduciari prestati o sui dati personali ivi custoditi.
Qualora sia probabile che la violazione della sicurezza o la perdita di integrità abbia effetti negativi su una persona fisica o giuridica a cui è stato prestato il servizio_fiduciario, il prestatore_di_servizi_fiduciari notifica senza indugio anche alla persona fisica o giuridica la violazione di sicurezza o la perdita di integrità.
Ove appropriato, in particolare qualora la violazione di sicurezza o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri, l’organismo di vigilanza notificato ne informa gli organismi di vigilanza negli altri Stati membri interessati e l’ENISA.
L’organismo di vigilanza notificato informa il pubblico o impone al prestatore_di_servizi_fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione della sicurezza o della perdita di integrità sia nell’interesse pubblico.
3. L’organismo di vigilanza trasmette all’ENISA, una volta all’anno, una sintesi delle notifiche di violazione di sicurezza e perdita di integrità pervenute dai prestatori di servizi fiduciari.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione:
a) | specificare ulteriormente le misure di cui al paragrafo 1; e |
b) | definire i formati e le procedure, comprese le scadenze, applicabili ai fini del paragrafo 2. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
Articolo 24
Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio_fiduciario, un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.
Le informazioni di cui al primo comma sono verificate dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato direttamente o ricorrendo a un terzo conformemente al diritto nazionale:
a) | mediante la presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica; o |
b) | a distanza, mediante mezzi di identificazione_elettronica, con cui prima del rilascio del certificato qualificato è stata garantita una presenza concreta della persona fisica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 8 riguardo ai livelli di garanzia «significativo» o «elevato»; o |
c) | mediante un certificato di una firma_elettronica qualificata o di un sigillo_elettronico qualificato rilasciato a norma della lettera a) o b); o |
d) | mediante altri metodi di identificazione riconosciuti a livello nazionale che forniscono una garanzia equivalente sotto il profilo dell’afffidabilità alla presenza fisica. La garanzia equivalente è confermata da un organismo_di_valutazione_della_conformità. |
2. Un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:
a) | informa l’organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell’intenzione di cessare tali attività; |
b) | impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell’affidabilità, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali; |
c) | riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell’articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un’assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale; |
d) | prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio_fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l’utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo; |
e) | utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l’affidabilità dei processi che assicurano; |
f) | utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:
|
g) | adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati; |
h) | registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell’ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche; |
i) | dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i); |
j) | garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE; |
k) | se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata. |
3. Se un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all’atto della pubblicazione.
4. In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili almeno per ogni certificato rilasciato in qualsiasi momento e oltre il periodo di validità del certificato, in modo automatizzato, affidabile, gratuito ed efficiente.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere e) ed f), del presente articolo. Si presume che i requisiti di cui al presente articolo siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 4
Firme elettroniche
Articolo 25
effetti giuridici delle firme elettroniche
1. A una firma_elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. Una firma_elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma_elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma_elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.
Articolo 35
effetti giuridici dei sigilli elettronici
1. A un sigillo_elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.
2. Un sigillo_elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo_elettronico qualificato è associato.
3. Un sigillo_elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo_elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.
Articolo 41
effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
3. Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
Articolo 43
effetti giuridici di un servizio_elettronico_di_recapito_certificato
1. Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio_elettronico_di_recapito_certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
2. I dati inviati e ricevuti mediante servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
Articolo 46
effetti giuridici dei documenti elettronici
A un documento_elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
Articolo 47
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.
3. La delega di potere di cui all’articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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