keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 3 Definizioni
- 3 Articolo 39 Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- 1 Articolo 40 Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- sigillo_elettronico 34
- persona 32
- qualificato 30
- dati 30
- creazione 28
- firma_elettronica 26
- requisiti 21
- giuridica 20
- fisica 20
- elettronica 19
- prestatore_di_servizi_fiduciari 18
- servizi 16
- forma 16
- certificato 14
- elettronici 12
- «certificato 12
- convalida 10
- sito 10
- oppure 10
- utilizzati 10
- autenticazione 10
- firma_elettronica» 10
- all’articolo 10
- all’allegato 10
- sigillo_elettronico» 10
- soddisfa 10
- creare 8
- qualificato» 8
- dispositivo 8
- identificazione_elettronica 8
- «dispositivo 8
- consente 8
- regolamento 8
- fiduciari 8
- rilasciato 8
- sigilli 8
- elettronico 8
- certificati 7
- hardware 6
- mutandis 6
- elettroniche 6
- mutatis 6
- qualificata» 6
- firme 6
- verifica 6
- software 6
- organismo 6
- collega 6
- dati_di_ 6
- conferma 6
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | « identificazione_elettronica», il processo per cui si fa uso di dati_di_identificazione_personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
2) | «mezzi di identificazione_elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati_di_identificazione_personale e utilizzata per l’ autenticazione per un servizio online; |
3) | « dati_di_identificazione_personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
4) | «regime di identificazione_elettronica», un sistema di identificazione_elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione_elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche; |
5) | « autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’ identificazione_elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica; |
6) | « parte_facente_affidamento_sulla_certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’ identificazione_elettronica o su un servizio_fiduciario; |
7) | « organismo_del_settore_pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo_di_diritto_pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato; |
8) | « organismo_di_diritto_pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
9) | « firmatario», una persona fisica che crea una firma_elettronica; |
10) | « firma_elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; |
11) | « firma_elettronica avanzata», una firma_elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26; |
12) | « firma_elettronica qualificata», una firma_elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche; |
13) | «dati per la creazione di una firma_elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma_elettronica; |
14) | «certificato di firma_elettronica», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di una firma_elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona; |
15) | «certificato qualificato di firma_elettronica», un certificato di firma_elettronica che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I; |
16) | « servizio_fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:
|
17) | « servizio_fiduciario qualificato», un servizio_fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento; |
18) | « organismo_di_valutazione_della_conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati; |
19) | « prestatore_di_servizi_fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o come prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato; |
20) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato», un prestatore_di_servizi_fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato; |
21) | « prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari; |
22) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma_elettronica; |
23) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II; |
24) | « creatore_di_un_sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo_elettronico; |
25) | « sigillo_elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi; |
26) | « sigillo_elettronico avanzato», un sigillo_elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36; |
27) | « sigillo_elettronico qualificato», un sigillo_elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici; |
28) | «dati per la creazione di un sigillo_elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo_elettronico per creare un sigillo_elettronico; |
29) | «certificato di sigillo_elettronico», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di un sigillo_elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona; |
30) | «certificato qualificato di sigillo_elettronico», un certificato di sigillo_elettronico che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III; |
31) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo_elettronico; |
32) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II; |
33) | « validazione_temporale_elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; |
34) | « validazione_temporale_elettronica qualificata», una validazione_temporale_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42; |
35) | « documento_elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
36) | « servizio_elettronico_di_recapito_certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate; |
37) | « servizio_elettronico_di_recapito_qualificato_certificato», un servizio_elettronico_di_recapito_certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44; |
38) | «certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato; |
39) | «certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV; |
40) | « dati_di_ convalida», dati utilizzati per convalidare una firma_elettronica o un sigillo_elettronico; |
41) | « convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo_elettronico. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | « identificazione_elettronica», il processo per cui si fa uso di dati_di_identificazione_personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
2) | «mezzi di identificazione_elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente dati_di_identificazione_personale e utilizzata per l’ autenticazione per un servizio online; |
3) | « dati_di_identificazione_personale», un insieme di dati che consente di stabilire l’identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica; |
4) | «regime di identificazione_elettronica», un sistema di identificazione_elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione_elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche; |
5) | « autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l’ identificazione_elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica; |
6) | « parte_facente_affidamento_sulla_certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’ identificazione_elettronica o su un servizio_fiduciario; |
7) | « organismo_del_settore_pubblico», un’autorità statale, regionale o locale, un organismo_di_diritto_pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un’autorità, un organismo o un’associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato; |
8) | « organismo_di_diritto_pubblico», un organismo definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
9) | « firmatario», una persona fisica che crea una firma_elettronica; |
10) | « firma_elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare; |
11) | « firma_elettronica avanzata», una firma_elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26; |
12) | « firma_elettronica qualificata», una firma_elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche; |
13) | «dati per la creazione di una firma_elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma_elettronica; |
14) | «certificato di firma_elettronica», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di una firma_elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona; |
15) | «certificato qualificato di firma_elettronica», un certificato di firma_elettronica che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I; |
16) | « servizio_fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:
|
17) | « servizio_fiduciario qualificato», un servizio_fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento; |
18) | « organismo_di_valutazione_della_conformità», un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati; |
19) | « prestatore_di_servizi_fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o come prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato; |
20) | « prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato», un prestatore_di_servizi_fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato; |
21) | « prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari; |
22) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma_elettronica; |
23) | «dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II; |
24) | « creatore_di_un_sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo_elettronico; |
25) | « sigillo_elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi; |
26) | « sigillo_elettronico avanzato», un sigillo_elettronico che soddisfi i requisiti sanciti all’articolo 36; |
27) | « sigillo_elettronico qualificato», un sigillo_elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici; |
28) | «dati per la creazione di un sigillo_elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo_elettronico per creare un sigillo_elettronico; |
29) | «certificato di sigillo_elettronico», un attestato elettronico che collega i dati_di_ convalida di un sigillo_elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona; |
30) | «certificato qualificato di sigillo_elettronico», un certificato di sigillo_elettronico che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato III; |
31) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo_elettronico; |
32) | «dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’allegato II; |
33) | « validazione_temporale_elettronica», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; |
34) | « validazione_temporale_elettronica qualificata», una validazione_temporale_elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 42; |
35) | « documento_elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva; |
36) | « servizio_elettronico_di_recapito_certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate; |
37) | « servizio_elettronico_di_recapito_qualificato_certificato», un servizio_elettronico_di_recapito_certificato che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44; |
38) | «certificato di autenticazione di sito web», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato; |
39) | «certificato qualificato di autenticazione di sito web», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV; |
40) | « dati_di_ convalida», dati utilizzati per convalidare una firma_elettronica o un sigillo_elettronico; |
41) | « convalida», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo_elettronico. |
Articolo 39
Dispositivi per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato
1. L’articolo 29 si applica mutatis mutandis ai requisiti per i dispositivi per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato.
2. L’articolo 30 si applica mutatis mutandis alla certificazione dei dispositivi per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato.
3. L’articolo 31 si applica mutatis mutandis alla pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato certificati.
Articolo 40
Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati
Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano mutatis mutandis alla convalida e alla conservazione dei sigilli elettronici qualificati.
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
whereas