keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 4 Principio del mercato interno
- 1 Articolo 18 Assistenza reciproca
- 1 Articolo 21 Avviamento di un servizio fiduciario qualificato
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- vigilanza 15
- servizi 12
- fiduciari 12
- presente 7
- prestatore_di_servizi_fiduciari 6
- regolamento 6
- richiesta 6
- membri 4
- mercato 4
- organismi 4
- l’assistenza 4
- prestati 4
- membro 4
- all’articolo 4
- l’organismo 4
- qualificati 4
- interno 4
- requisiti 3
- stati 3
- svolgere 3
- assistenza 3
- qualifica 3
- prestatori 3
- esso 3
- motivi 3
- prestazione 3
- notifica 3
- verifica 3
- i 3
- servizio_fiduciario 2
- richieste 2
- qualificato 2
- mesi 2
- valutazione 2
- conformità 2
- l’organismo 2
- fiducia 2
- elenchi 2
- procedure 2
- indagini 2
- fornire 2
- informa 2
- norma 2
- relazione 2
- rispettano 2
- congiunte 2
- possono 2
- principio 2
- circolazione 2
- reciproca 2
Articolo 4
Principio del mercato interno
1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore_di_servizi_fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento.
2. I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno.
Articolo 4
Principio del mercato interno
1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore_di_servizi_fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento.
2. I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno.
Articolo 18
Assistenza reciproca
1. Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi.
Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di vigilanza, quali richieste di svolgere ispezioni in connessione con le relazioni di valutazione della conformità di cui agli articoli 20 e 21.
2. L’organismo di vigilanza cui è presentata una richiesta di assistenza può rifiutare tale richiesta per uno dei seguenti motivi:
a) | l’organismo di vigilanza non è competente a fornire l’assistenza richiesta; |
b) | l’assistenza richiesta non è proporzionata alle attività di vigilanza dell’organismo di vigilanza svolte a norma dell’articolo 17; |
c) | fornire l’assistenza richiesta sarebbe incompatibile con il presente regolamento. |
3. Ove appropriato, gli Stati membri possono autorizzare i rispettivi organismi di vigilanza a svolgere indagini congiunte con la partecipazione di membri del personale di organismi di vigilanza di altri Stati membri. Le disposizioni e le procedure per tali indagini congiunte sono convenute e stabilite dagli Stati membri interessati conformemente al rispettivo diritto nazionale.
Articolo 21
Avviamento di un servizio_fiduciario qualificato
1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo_di_valutazione_della_conformità.
2. L’organismo di vigilanza verifica se il prestatore_di_servizi_fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e per i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.
Se conclude che il prestatore_di_servizi_fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati rispettano i requisiti di cui al primo comma, l’organismo di vigilanza concede la qualifica al prestatore_di_servizi_fiduciari e ai servizi fiduciari da esso prestati e informa l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, affinché aggiorni gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, non oltre tre mesi dopo la notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Se la verifica non si è conclusa entro tre mesi dalla notifica, l’organismo di vigilanza ne informa il prestatore_di_servizi_fiduciari specificando i motivi del ritardo e il periodo necessario per concludere la verifica.
3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati possono iniziare a prestare il servizio_fiduciario qualificato dopo che la qualifica è stata registrata negli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
whereas