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- 2 Articolo 10 Violazione della sicurezza
- 1 Articolo 12 Cooperazione e interoperabilità
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- identificazione_elettronica 15
- membri 11
- stati 11
- regimi 9
- violazione 8
- autenticazione 8
- all’articolo 8
- membro 7
- notificante 6
- transfrontaliera 6
- interoperabilità 6
- compromissione 6
- regime 6
- dell’ 5
- garanzia 5
- sicurezza 5
- livelli 5
- quadro 4
- esecuzione 4
- dell’articolo 4
- posto 4
- rimedio 4
- revoca 4
- indugio 4
- informa 4
- riferimento 3
- cooperazione 3
- nazionali 3
- notificati 3
- sensi 3
- l’ 3
- tecnici 3
- requisiti 3
- atti 3
- norme 3
- fine 2
- norma 2
- il 2
- scambio 2
- buone 2
- paragrafi 2
- prassi 2
- riguarda: 2
- entro 2
- minimi 2
- disposizioni 2
- gli 2
- connessi 2
- procedura 2
- esperienze 2
Articolo 10
Violazione della sicurezza
1. In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’ autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l’ autenticazione transfrontaliera e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Qualora non sia posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o dalla revoca, lo Stato membro notificante notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il ritiro del regime di identificazione_elettronica.
La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 10
Violazione della sicurezza
1. In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’ autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l’ autenticazione transfrontaliera e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Qualora non sia posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o dalla revoca, lo Stato membro notificante notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il ritiro del regime di identificazione_elettronica.
La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Cooperazione e interoperabilità
1. I regimi nazionali di identificazione_elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili.
2. È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1.
3. Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri:
a) | mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche soluzioni tecniche nazionali per l’ identificazione_elettronica all’interno di uno Stato membro; |
b) | segue, ove possibile, le norme europee e internazionali; |
c) | facilita l’applicazione del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione (privacy by design); e |
d) | garantisce che i dati personali siano trattati a norma della direttiva 95/46/CE. |
4. Il quadro di interoperabilità è composto da:
a) | un riferimento ai requisiti tecnici minimi connessi ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8; |
b) | una mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione_elettronica notificati in base ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8; |
c) | un riferimento ai requisiti tecnici minimi di interoperabilità; |
d) | un riferimento a un insieme minimo di dati_di_identificazione_personale che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, disponibile nell’ambito dei regimi di identificazione_elettronica; |
e) | norme di procedura; |
f) | disposizioni per la risoluzione delle controversie; e |
g) | norme di sicurezza operativa comuni. |
5. Gli Stati membri cooperano per quanto riguarda:
a) | l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dei regimi di identificazione_elettronica che gli Stati membri intendono notificare; e |
b) | la sicurezza dei regimi di identificazione_elettronica. |
6. La cooperazione fra gli Stati membri riguarda:
a) | lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i regimi di identificazione_elettronica e, in particolare, i requisiti tecnici connessi all’interoperabilità e ai livelli di garanzia; |
b) | lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i metodi di lavoro con i livelli di garanzia dei regimi di identificazione_elettronica di cui all’articolo 8; |
c) | la valutazione tra pari dei regimi di identificazione_elettronica che rientrano nel presente regolamento; e |
d) | l’esame degli sviluppi pertinenti nel settore dell’ identificazione_elettronica. |
7. Entro il 18 marzo 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente.
8. Entro il 18 settembre 2015, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del requisito di cui al paragrafo 1, la Commissione, fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 3 e tenendo conto dei risultati della cooperazione fra gli Stati membri, adotta atti di esecuzione sul quadro di interoperabilità quale definito al paragrafo 4.
9. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 7 e 8 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
whereas