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2014/0910 IT Art. 31 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 31

Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui all’articolo 30, paragrafo 1. Essi notificano inoltre alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la cancellazione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica che non sono più certificati.

2.   Sulla base delle informazioni pervenutele, la Commissione redige, pubblica e mantiene un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure applicabili ai fini del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.


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