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2014/0910 IT Art. 13 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 13

Responsabilità e onere della prova

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.

L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.

Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.

2.   Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d’uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall’utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.


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