keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 44 Norme
- 1 Art. 91 Riesame
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- comitato 26
- presente 19
- regolamento 19
- articolo 18
- europeo 16
- relazione 15
- applicazione 14
- servizi 13
- paragrafo 12
- parlamento 10
- consiglio 10
- digitali 8
- valuta 8
- obblighi 8
- economico 8
- sociale 8
- riguarda 7
- norme 6
- coordinatori 6
- piccole 6
- imprese 6
- entro 6
- presenta 6
- riferisce 6
- norma 6
- intermediari 5
- online 5
- conto 4
- interfacce 4
- funzionamento 4
- organismi 4
- articoli 4
- stati 4
- informazioni 4
- la 4
- caso 4
- pertinenti 4
- rispetto 4
- corredata 4
- membri 4
- modifica 4
- anni 4
- valutazione 4
- tiene 4
- dimensioni 4
- sviluppo 4
- medie 4
- molto 4
- sull 4
- competenze 4
Articolo 91
Riesame
1. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese.
Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:
a) | sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento; |
b) | sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4. |
2. Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Tale relazione riguarda in particolare:
a) | l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); |
b) | il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali; |
c) | l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46; |
d) | la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese; |
e) | l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione; |
f) | l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione. |
3. Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
4. Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.
5. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.
6. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.
7. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.
Articolo 44
Norme
1. La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
a) | la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16; |
b) | modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni_generali e sulle relative modifiche; |
c) | la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni; |
d) | interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40; |
e) | le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37; |
f) | l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2; |
g) | la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d). |
h) | misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni_commerciali di cui all'articolo 26; |
i) | interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38; |
j) | norme per misure mirate a tutela dei minori online. |
2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
Articolo 64
sviluppo di competenze e capacità
1. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri.
2. Inoltre, la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, coordina la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento.
3. La Commissione può chiedere ai coordinatori dei servizi digitali, al comitato e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti di sostenere la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del presente regolamento.
4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione, in particolare attraverso i rispettivi coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità.
Articolo 91
Riesame
1. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese.
Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:
a) | sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento; |
b) | sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4. |
2. Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Tale relazione riguarda in particolare:
a) | l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); |
b) | il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali; |
c) | l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46; |
d) | la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese; |
e) | l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione; |
f) | l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione. |
3. Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
4. Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.
5. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.
6. Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.
7. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.
whereas