keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 2 Art. 86 Rappresentanza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- presente 6
- diritto 6
- articolo 4
- servizi 4
- rappresentanza 4
- regolamento 4
- associazione 4
- organizzazione 4
- organismo 4
- paragrafo 4
- garantire 4
- destinatari 4
- atti 4
- reclami 2
- rispettato 2
- i 2
- delegati 2
- fornitori 2
- piattaforme 2
- online 2
- adottano 2
- misure 2
- tecniche 2
- organizzative 2
- necessarie 2
- presentati 2
- meccanismi 2
- sezione 2
- dagli 2
- organismi 2
- organizzazioni 2
- legittimo 2
- indugio 2
- prioritaria 2
- decisi 2
- trattati 2
- nome 2
- avvalendosi 2
- associazioni 2
- membro 2
- interesse 2
- conto 2
- fatta 2
- salva 2
- direttiva 2
- ue / 2
- qualsiasi 2
- tipo 2
- norma 2
- nazionale 2
Articolo 86
Rappresentanza
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) | operano senza scopo di lucro; |
b) | sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; |
c) | i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento. |
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
Articolo 86
Rappresentanza
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) | operano senza scopo di lucro; |
b) | sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro; |
c) | i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento. |
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
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