keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 6 Memorizzazione di informazioni
- 1 Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
- 1 Art. 59 Deferimento alla Commissione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- paragrafo 18
- articolo 14
- coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento 12
- informazioni 11
- norma 10
- misure 8
- comitato 8
- questione 7
- richiesta 7
- presente 7
- deferimento 6
- servizi 6
- destinatario_del_servizio 6
- valutazione 6
- adottate 6
- regolamento 5
- online 5
- altrimenti 4
- contenuti 4
- esecuzione 4
- coordinatore 4
- indagine 4
- riesame 4
- mesi 4
- digitali 4
- servizio 4
- parere 4
- il 4
- disaccordo 4
- previste 4
- stessa 3
- prestatore 3
- attività 3
- illegali 3
- applicazione 3
- autorità 3
- piattaforme 3
- detto 3
- applica 3
- la 3
- destinatari 2
- richiedente 2
- agito 2
- merito 2
- memorizzazione 2
- caso 2
- scelta 2
- termine 2
- conoscenza 2
- pratiche 2
Articolo 59
Deferimento alla Commissione
1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di riesaminare la questione.
Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.
Articolo 6
Memorizzazione di informazioni
1. Nella prestazione di un servizio_della_società_dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario_del_servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario_del_servizio, a condizione che detto prestatore:
a) | non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure |
b) | non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario_del_servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario_del_servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.
Articolo 25
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.
2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:
a) | attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione; |
b) | chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente; |
c) | rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso. |
Articolo 59
Deferimento alla Commissione
1. In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.
2. La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.
3. Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di riesaminare la questione.
Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.
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