keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 24 Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
- 1 Art. 33 Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- online 18
- articolo 18
- paragrafo 17
- grandi 16
- piattaforma_online 16
- molto 16
- dimensioni 16
- motore_di_ricerca_online 15
- numero 13
- informazioni 13
- norma 13
- fornitore 12
- piattaforme 11
- presente 10
- unione 8
- destinatari 7
- medio 7
- la 7
- mensile 7
- ricerca 7
- motori 7
- servizio 7
- attivi 7
- atti 6
- dati 5
- coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento 5
- controversie 5
- fornitori 5
- base 4
- popolazione 4
- atto 4
- delegati 4
- adotta 4
- affinché 3
- conformemente 3
- disposizione 3
- risoluzione 3
- richiesta 3
- indebito 3
- ritardo 3
- decisione 3
- sezione 3
- designare 3
- mesi 3
- fine 3
- questione 3
- metodologia 3
- delegato 3
- presentazione 3
- superiore 3
Articolo 24
Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online
1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:
a) | il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma_online ha attuato le decisioni dell'organismo; |
b) | il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati. |
2. Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma_online e ciascun motore_di_ricerca_online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia_online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.
3. I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma_online e del motore_di_ricerca_online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.
4. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.
5. I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.
Articolo 33
Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
1. La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.
4. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione.
Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo.
Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato.
La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma_online o motore_di_ricerca_online rispettivamente come piattaforma_online di dimensioni molto grandi o motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.
5. La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma_online o il motore_di_ricerca_online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.
6. La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma_online o del motore_di_ricerca_online in questione, al comitato e al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.
La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.
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