keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 1 Art. 25 Progettazione e organizzazione delle interfacce online
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- online 6
- scelta 4
- pratiche 4
- interfacce 4
- paragrafo 4
- servizi 4
- destinatari 4
- prendere 4
- destinatario_del_servizio 4
- effettui 2
- ripetutamente 2
- chiedere 2
- articolo 2
- decisione 2
- scelte 2
- alcune 2
- visiva 2
- rilevanza 2
- maggiore 2
- attribuire 2
- richiede 2
- stata 2
- laddove 2
- utente 2
- sottoscrizione 2
- difficile 2
- servizio 2
- disdetta 2
- procedura 2
- rendere 2
- esperienza 2
- già 2
- interferiscano 2
- pop-up 2
- presentando 2
- specialmente 2
- fatta 2
- specifiche 2
- particolare: 2
- emanare 2
- riguardo 2
- capacità 2
- organizzazione 2
- i 2
- fornitori 2
- piattaforme 2
- progettano 2
- organizzano 2
- gestiscono 2
- modo 2
Articolo 25
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.
2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:
a) | attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione; |
b) | chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente; |
c) | rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso. |
Articolo 25
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.
2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.
3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:
a) | attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario_del_servizio di prendere una decisione; |
b) | chiedere ripetutamente che un destinatario_del_servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente; |
c) | rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso. |
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