keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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- 2 Art. 2 Ambito di applicazione
- 1 Art. 31 Conformità dal momento della progettazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- unione 22
- regolamento 22
- servizi 21
- diritto 14
- materia 13
- ue / 12
- presente 10
- intermediari 10
- operatori 8
- il 8
- prodotti 8
- commerciali 8
- direttiva 8
- consumatori 7
- norme 7
- //ce 6
- informazioni 5
- contratti 4
- distanza 4
- concludere 4
- online 4
- piattaforme 4
- sicurezza 4
- fornitori 4
- protezione 4
- penale 4
- articolo 4
- pregiudica 4
- interfaccia_online 4
- cooperazione 4
- giudiziaria 4
- prove 4
- indipendentemente 4
- qualsiasi 4
- relative 4
- stabilimento 4
- luogo 4
- applicabile 4
- offerti 4
- applica 4
- applicazione 4
- settore 4
- dati 3
- consentono 3
- modo 3
- conformità 3
- i 3
- affinché 3
- consentire 3
- procedimenti 2
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.
4. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare i seguenti atti:
a) | direttiva 2010/13/UE; |
b) | diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi; |
c) | regolamento (UE) 2021/784; |
d) | regolamento (UE) 2019/1148; |
e) | regolamento (UE) 2019/1150; |
f) | diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e le direttive 2001/95/CE e 2013/11/UE; |
g) | diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE; |
h) | diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione che stabilisca le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; |
i) | diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale; |
j) | una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.
4. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare i seguenti atti:
a) | direttiva 2010/13/UE; |
b) | diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi; |
c) | regolamento (UE) 2021/784; |
d) | regolamento (UE) 2019/1148; |
e) | regolamento (UE) 2019/1150; |
f) | diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e le direttive 2001/95/CE e 2013/11/UE; |
g) | diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE; |
h) | diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione che stabilisca le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; |
i) | diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale; |
j) | una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. |
Articolo 31
Conformità dal momento della progettazione
1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.
In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia_online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.
2. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:
a) | le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori; |
b) | qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e |
c) | se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti. |
3. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all' operatore_commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia_online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.
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