search


keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2065 IT cercato: 'presentate' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index presentate:

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 2 Art. 3 Definizioni

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
  • 2 Art. 15 Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

  • SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 2 Art. 22 Segnalatori attendibili
  • 1 Art. 23 Misure e protezione contro gli abusi
  • 1 Art. 27 Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
  • 1 Art. 58 Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

  • SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


whereas presentate:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 695

 

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)

« destinatario_del_servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio_intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

c)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

d)

« offrire_servizi_nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento_sostanziale_con_l'Unione;

e)

« collegamento_sostanziale_con_l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

f)

« operatore_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

g)

« servizio_intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

i)

un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii)

un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario_del_servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii)

un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario_del_servizio su richiesta dello stesso;

h)

« contenuto_illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

i)

« piattaforma_online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario_del_servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

j)

« motore_di_ricerca_online»: un servizio_intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

k)

« diffusione_al_pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario_del_servizio che le ha fornite;

l)

« contratto_a_distanza»: un contratto_a_distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

m)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

n)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio_intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

o)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio_intermediario;

p)

«destinatario attivo di una piattaforma_online»: il destinatario_del_servizio che si è avvalso di una piattaforma_online richiedendo alla piattaforma_online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma_online e diffuse attraverso la sua interfaccia_online;

q)

«destinatario attivo di un motore_di_ricerca_online»: il destinatario_del_servizio che ha formulato una richiesta a un motore_di_ricerca_online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia_online;

r)

« pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma_online sulla relativa interfaccia_online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

s)

« sistema_di_raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma_online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia_online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario_del_servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

t)

« moderazione_dei_contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni_generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario_del_servizio;

u)

« condizioni_generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario_del_servizio;

v)

« persone_con_disabilità»: le persone_con_disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

w)

« comunicazioni_commerciali»: le comunicazioni_commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

x)

« fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (39).

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

Articolo 15

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

1.   I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione_dei_contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

b)

per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto_illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni_generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

c)

per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione_dei_contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione_dei_contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto_illegale o di violazione delle condizioni_generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

d)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni_generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

e)

qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione_dei_contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 2

Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto_illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 23

Misure e protezione contro gli abusi

1.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

2.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.

3.   Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario_del_servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

a)

il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;

b)

la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;

c)

la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

d)

ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario_del_servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

4.   I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni_generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Articolo 27

Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

1.   I fornitori di piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni_generali, in un linguaggio chiaro e intellegibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri principali.

2.   I principali parametri di cui al paragrafo 1 chiariscono il motivo per cui talune informazioni sono suggerite al destinatario_del_servizio. Essi comprendono i seguenti elementi minimi:

a)

i criteri più significativi per determinare le informazioni suggerite al destinatario_del_servizio;

b)

le ragioni per l'importanza relativa di tali parametri.

3.   Qualora siano disponibili diverse opzioni a norma del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online rendono disponibile anche una funzionalità che consente al destinatario_del_servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione preferita. Tale funzionalità è direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell' interfaccia_online della piattaforma_online in cui alle informazioni è data priorità.

Articolo 58

Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

1.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio_intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

3.   La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a)

il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

4.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.

5.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.


whereas









keyboard_arrow_down