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2022/2065 IT cercato: 'conferito' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
  • 1 Art. 22 Segnalatori attendibili

  • SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
  • 1 Art. 37 Revisioni indipendenti
  • 1 Art. 40 Accesso ai dati e controllo

  • SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione
  • 1 Art. 87 Esercizio della delega

  • CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto_illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 40

Accesso ai dati e controllo

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano i dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione, forniscono spiegazioni in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione.

4.   Su richiesta motivata del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, così come per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi a norma dell'articolo 35.

5.   Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, se del caso, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

a)

non hanno accesso ai dati;

b)

dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del loro servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

6.   Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5 contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

7.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi facilitano e forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 4 mediante interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni.

8.   Su domanda debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento conferisce a tali ricercatori lo status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette una richiesta motivata di accesso ai dati a un fornitore di piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

appartengono a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;

b)

sono indipendenti da interessi commerciali;

c)

la loro domanda comunica il finanziamento della ricerca;

d)

sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate che hanno messo in atto a tal fine;

e)

la loro domanda dimostra che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa e che i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;

f)

le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;

g)

si sono impegnati a rendere disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine ragionevole dal completamento della ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione e il comitato.

9.   I ricercatori possono inoltre presentare la domanda al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca a cui appartengono. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 8. Il rispettivo coordinatore dei servizi digitali invia successivamente al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento la domanda, corredata dei documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e della valutazione iniziale. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide senza indebito ritardo se conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato».

Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato» spetta al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, a norma del paragrafo 8.

10.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha concesso lo status di ricercatore abilitato e ha presentato la richiesta motivata di accesso ai dati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che pone fine all'accesso se, a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa o sulla base di informazioni ricevute da terzi, stabilisce che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 8 e ne informa il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali consente al ricercatore abilitato di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

11.   I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di «ricercatore abilitato» in conformità del paragrafo 8, nonché lo scopo della ricerca in relazione alla quale la domanda è stata presentata ovvero, se hanno posto fine all'accesso ai dati in conformità del paragrafo 10, comunicano tale informazione al comitato.

12.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza indebito ritardo ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione che i dati siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia_online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b), c), d) ed e), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.

13.   La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni tecniche alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 4 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche in base a cui può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli indicatori obiettivi pertinenti, le procedure e, laddove necessario, i meccanismi consultivi indipendenti a sostegno della condivisione dei dati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


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