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2022/2554 IT Art. 16 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 16

Quadro semplificato per la gestione dei rischi_informatici

1.   Gli articoli da 5 a 15 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento piccole e non interconnesse e agli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366; agli istituti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE per i quali gli Stati membri hanno deciso di non applicare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento; agli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE; e ai piccoli enti pensionistici aziendali o professionali.

Fermo restando il primo comma, le entità elencate al primo comma:

a)

pongono in essere e mantengono un solido e documentato quadro per la gestione dei rischi_informatici che precisa i meccanismi e le misure finalizzate a una gestione rapida, efficiente e organica dei rischi_informatici, anche ai fini della protezione delle pertinenti infrastrutture e componenti fisiche;

b)

monitorano costantemente la sicurezza e il funzionamento di tutti i sistemi di TIC;

c)

riducono al minimo l’impatto dei rischi_informatici attraverso l’uso di sistemi, protocolli e strumenti di TIC solidi, resilienti e aggiornati e atti a supportare lo svolgimento delle loro attività e la fornitura di servizi e a proteggere adeguatamente la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati nei sistemi informatici e di rete;

d)

provvedono a che le fonti di rischi_informatici e le anomalie dei sistemi informatici e di rete siano tempestivamente individuate e rilevate e che gli incidenti connessi alle TIC siano trattati con rapidità;

e)

individuano le principali dipendenze da fornitori terzi di servizi TIC;

f)

garantiscono la continuità delle funzioni essenziali o importanti, attraverso piani di continuità operativa e misure di risposta e recupero, che comprendano almeno misure di back-up e ripristino;

g)

testano periodicamente i piani e le misure di cui alla lettera f) nonché l’efficacia dei controlli attuati in conformità delle lettere a) e c);

h)

attuano, se del caso, le opportune conclusioni operative risultanti dai test di cui alla lettera g) e dall’analisi successiva all’incidente nel processo di valutazione dei rischi_informatici ed elaborano, in funzione delle esigenze e del profilo dei rischi_informatici, programmi di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC per il personale e la dirigenza.

2.   Il quadro per la gestione dei rischi_informatici di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), è documentato e riesaminato periodicamente e al verificarsi di incidenti gravi connessi alle TIC conformemente alle istruzioni delle autorità di vigilanza. Il quadro è costantemente migliorato sulla base degli insegnamenti tratti dall’attuazione e dal monitoraggio. Su sua richiesta, è presentata all’autorità competente una relazione sul riesame del quadro per la gestione dei rischi_informatici.

3.   Tramite il comitato_congiunto e in consultazione con l’ENISA, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni al fine di:

a)

specificare ulteriormente gli elementi da includere nel quadro per la gestione dei rischi_informatici di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);

b)

specificare ulteriormente gli elementi relativi ai sistemi, ai protocolli e agli strumenti per ridurre al minimo l’impatto dei rischi_informatici di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), allo scopo di garantire la sicurezza delle reti, introdurre salvaguardie adeguate contro le intrusioni e l’uso improprio dei dati e preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati;

c)

specificare ulteriormente le componenti dei piani di continuità operativa delle TIC di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera f);

d)

specificare ulteriormente le norme riguardanti i test sui piani di continuità operativa e assicurare l’efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera g), e garantire che tali test tengano debitamente conto degli scenari in cui la qualità dell’esercizio di una funzione_essenziale_o_importante si deteriora a un livello inaccettabile o viene meno;

e)

specificare ulteriormente il contenuto e il formato della relazione sul riesame del quadro per la gestione dei rischi_informatici di cui al paragrafo 2.

All’atto dell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV tengono conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria, nonché della natura, della portata e della complessità dei suoi servizi, delle sue attività e delle sue operazioni.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

Gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti informatici


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