keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- regolamento 12
- organi 12
- giurisdizionali 12
- nazionali 12
- presente 12
- applicazione 8
- norma 6
- procedimenti 6
- osservazioni 6
- chiedere 6
- decisioni 4
- decisione 4
- contrasto 4
- inoltre 4
- necessario 4
- fini 4
- essa 4
- organo_giurisdizionale_nazionale 4
- questione 4
- copia 4
- scritte 4
- avviati 4
- gli 4
- lascia 2
- pregiudiziale 2
- ai 2
- soli 2
- preparazione 2
- pronuncia 2
- possibilità 2
- trasmetterle 2
- fare 2
- modo 2
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- documenti 2
- contemplata 2
- necessari 2
- valutazione 2
- caso 2
- formulano 2
- sospendere 2
- meno 2
- valutare 2
- adottata 2
- fine 2
- essi 2
- orali 2
- evitano 2
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
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