keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 2 Articolo 11 Relazioni
- 1 Articolo 15 Obbligo di audit
- 1 Articolo 31 Penalità di mora
- 2 Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 20
- norma 18
- decisione 16
- giurisdizionali 12
- organi 12
- presente 12
- regolamento 12
- nazionali 12
- paragrafo 9
- gatekeeper 9
- applicazione 8
- osservazioni 6
- procedimenti 6
- adottata 6
- chiedere 6
- informazioni 5
- audit 5
- decisioni 4
- contrasto 4
- organo_giurisdizionale_nazionale 4
- descrizione 4
- inoltre 4
- questione 4
- essa 4
- fine 4
- necessario 4
- fini 4
- avviati 4
- conformarsi 4
- gli 4
- copia 4
- scritte 4
- penalità 4
- mora 4
- imprese 4
- designazione 3
- modo 3
- riservata 3
- fare 3
- trasmettere 3
- trasmette 3
- relazione 3
- adottare 3
- sintesi 3
- atto 3
- esecuzione 3
- misure 3
- sottoposta 3
- pregiudiziale 2
- importo 2
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
Articolo 11
Relazioni
1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
Articolo 15
Obbligo di audit
1. Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.
3. Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
Articolo 31
Penalità di mora
1. La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:
a) | a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2; |
b) | a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1; |
c) | a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21; |
d) | a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21; |
e) | a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23; |
f) | a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24; |
g) | a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1; |
h) | a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. |
2. Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
Articolo 39
Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
1. Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.
3. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.
4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all' organo_giurisdizionale_nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.
5. Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l' organo_giurisdizionale_nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.
whereas