keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 36 Segreto d'ufficio
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- regolamento 14
- norma 10
- informazioni 10
- presente 10
- articolo 8
- fini 8
- utilizzate 6
- raccolte 6
- le 6
- autorità 4
- ufficio 4
- n / 4
- segreto 4
- persona 2
- fisica 2
- giuridica 2
- compresi 2
- revisori 2
- esperti 2
- scambiate 2
- nominati 2
- paragrafo 2
- tenuti 2
- divulgare 2
- acquisite 2
- nonché 2
- applicazione 2
- natura 2
- qualsiasi 2
- funzionari 2
- dette 2
- fornite 2
- norme 2
- nazionali 2
- concentrazioni 2
- fatti 2
- salvi 2
- scambio 2
- articoli 2
- controllo 2
- competenti 2
- stati 2
- membri 2
- agenti 2
- persone 2
- lavorano 2
- sotto 2
- protette 2
Articolo 36
Segreto d'ufficio
1. Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.
2. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
3. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
Articolo 36
Segreto d'ufficio
1. Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.
2. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.
3. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.
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