keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 5 Articolo 15 Obbligo di audit
- 1 Articolo 35 Relazione annuale
- 1 Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- articolo 18
- presente 12
- relazione 12
- norma 11
- paragrafo 11
- regolamento 10
- modalità 9
- gatekeeper 8
- audit 8
- la 8
- descrizione 7
- esecuzione 7
- dettagli 6
- panoramica 6
- forma 6
- attuazione 6
- sottoposta 6
- contenuto 6
- procedura 5
- europeo 5
- annuale 5
- pratiche 5
- articoli 5
- atto 4
- comprese 4
- tecniche 4
- mercato 4
- attività 4
- cooperazione 3
- autorità 3
- nazionali 3
- servizi 3
- applicazione 3
- pubblica 3
- protezione 3
- trasmesse 3
- osservazioni 3
- dati 3
- ambito 3
- presenta 3
- misure 3
- indagini 3
- valutazione 2
- sintesi 2
- derivanti 2
- parlamento 2
- consiglio 2
- sull 2
- comitato 2
- eventuali 2
Articolo 35
Relazione annuale
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include:
a) | una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento; |
b) | i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento; |
c) | una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15; |
d) | una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento; |
e) | una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. |
3. La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.
Articolo 15
Obbligo di audit
1. Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.
3. Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
Articolo 35
Relazione annuale
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include:
a) | una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento; |
b) | i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento; |
c) | una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15; |
d) | una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento; |
e) | una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. |
3. La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.
Articolo 46
Disposizioni di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3; |
b) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7; |
c) | le modalità operative e tecniche per attuare l' interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7; |
d) | la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3; |
e) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10; |
f) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11; |
g) | la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; |
h) | la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15; |
i) | le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29; |
j) | le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34; |
k) | le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34; |
l) | le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e |
m) | le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
3. Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
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