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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore_digitale nei quali sono presenti gatekeeper ( controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

3.   Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:

a)

le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

4.   Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.

5.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:

a)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;

b)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e

c)

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (23) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1)

« gatekeeper»: un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2)

« servizio_di_piattaforma_di_base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi_di_intermediazione_online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

g)

browser_web;

h)

assistenti virtuali;

i)

servizi_di_cloud_computing;

j)

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4)

« settore_digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5)

« servizi_di_intermediazione_online»: servizi_di_intermediazione_online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

« motore_di_ricerca_online»: un motore_di_ricerca_online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7)

« servizio_di_social_network_online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8)

« servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video»: un servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9)

« servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero»: un servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10)

« sistema_operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11)

« browser_web»: un' applicazione_software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser_web autonomi, nonché browser_web integrati o incorporati nel software o simili;

12)

« assistente_virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13)

« servizi_di_cloud_computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

14)

« negozi_di_applicazioni_software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15)

« applicazione_software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema_operativo;

16)

« servizio_di_pagamento»: un servizio_di_pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17)

« servizio_tecnico_che_supporta_servizi_di_pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18)

« sistema_di_pagamento_per_gli_acquisti_in-app»: un' applicazione_software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un' applicazione_software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19)

« servizio_di_identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20)

« utente_finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente_commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21)

« utente_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22)

« posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi_di_intermediazione_online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi_di_intermediazione_online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23)

« risultati_di_ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25)

« dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26)

« dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27)

« impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un' impresa da parte di un'altra impresa;

28)

« controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un' impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29)

« interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30)

« fatturato»: l'importo ricavato da un' impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31)

« profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32)

« consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33)

« organo_giurisdizionale_nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

CAPO II

GATEKEEPER

Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   Un' impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un' impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio_di_piattaforma_di_base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell' impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l' impresa che fornisce il servizio_di_piattaforma_di_base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l' impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio_di_piattaforma_di_base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio_di_piattaforma_di_base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell' impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l' impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all' impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un' impresa che fornisce un servizio_di_piattaforma_di_base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l' impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio_di_piattaforma_di_base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 12

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

2.   L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:

a)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);

b)

estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;

c)

specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;

d)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;

e)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;

f)

aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o

g)

applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio_di_piattaforma_di_base e altri servizi del gatekeeper.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

5.   Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:

a)

detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:

i)

incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale; o

ii)

impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o

b)

si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.

Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 35

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include:

a)

una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento;

b)

i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento;

c)

una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15;

d)

una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento;

e)

una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.

Articolo 51

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:

«iv)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore_digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».

Articolo 52

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore_digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 maggio 2023.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2022 e gli articoli 42 e 43 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Tuttavia, se la data del 25 giugno 2023 precede la data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, l'applicazione degli articoli 42 e 43 è rimandata fino alla data di applicazione di cui al secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 64.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi_di_intermediazione_online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(7)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(8)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(10)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(11)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(12)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(13)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(15)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(21)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(22)  GU C 147 del 26.4.2021, pag. 4.

(23)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).


ALLEGATO

A.   Aspetti generali

1.

Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base elencato all'articolo 2, punto 2). Esso fornisce un riferimento che consente a un' impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tale riferimento sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8. Spetta all' impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione, entro i termini stabiliti nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento, di richiedere all' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi». Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi sanciti dal presente regolamento, segnatamente dall'articolo 3, paragrafi 3 e 8, e dall'articolo 13, paragrafo 3. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 13, paragrafo 3, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli «utenti finali attivi» e degli «utenti commerciali attivi» sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile, in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall' impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con quelle comunicate a norma dell'articolo 15 e includerle.

2.

L'articolo 2, punti 20) e 21), stabilisce le definizioni di « utente_finale» e « utente_commerciale», che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma di base.

3.

Al fine di individuare e calcolare il numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi», il presente allegato fa riferimento al concetto di «utenti unici». Il concetto di «utenti unici» comprende gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per un determinato servizio_di_piattaforma_di_base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli «utenti finali attivi» e un anno nel caso degli «utenti commerciali attivi»), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio_di_piattaforma_di_base in questione in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un « utente_finale attivo» o un « utente_commerciale attivo» per servizi di piattaforma di base differenti.

B.   Utenti finali attivi

1.

Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti finali attivi» è individuato in base alla misurazione più accurata comunicata dall' impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:

a)

Si ritiene che la raccolta di dati sull'uso dei servizi di piattaforma di base da ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione presenterebbe prima facie il minor rischio di duplicazione, per esempio in relazione al comportamento degli utenti su piattaforme o dispositivi diversi. Pertanto, ove tali dati esistano, l' impresa presenta dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base, ricavati dagli ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione.

b)

Nel caso di servizi di piattaforma di base a cui accedono anche utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, l' impresa presenta inoltre dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici del relativo servizio_di_piattaforma_di_base sulla base di una misurazione alternativa che registra anche gli utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, quali indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo come i tag di identificazione a radiofrequenza, a condizione che tali indirizzi o identificativi siano oggettivamente necessari per la fornitura dei servizi di piattaforma di base.

2.

Il numero degli «utenti finali attivi su base mensile» è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'esercizio finanziario. La nozione di «maggior parte dell'esercizio finanziario» intende permettere all' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che si discostano in misura significativa dai valori normali e prevedibili. Un picco o un calo imprevisto della partecipazione degli utenti verificatosi nel corso di un solo mese dell'esercizio finanziario è un esempio di ciò che potrebbe costituire tali valori anomali. I valori relativi a eventi che ricorrono ogni anno, come le vendite promozionali annuali, non costituiscono valori anomali.

C.   Utenti commerciali attivi

Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti commerciali attivi» è determinato, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio_di_piattaforma_di_base fornito dall' impresa costituisce un utente_commerciale unico del relativo servizio_di_piattaforma_di_base. Se la nozione di «account commerciale» non si applica a un determinato servizio_di_piattaforma_di_base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all' impresa in questione.

D.   Comunicazione di informazioni

1.

L' impresa che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, comunica alla Commissione informazioni relative al numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:

a)

È responsabilità dell' impresa comunicare per un proprio servizio_di_piattaforma_di_base dati che non sottostimino o sovrastimino il numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi (per esempio, qualora gli utenti accedano ai servizi di piattaforma di base su piattaforme o dispositivi diversi).

b)

L' impresa ha la responsabilità di fornire spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni ed è responsabile di eventuali rischi di sottostima o sovrastima del numero degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi per un suo servizio_di_piattaforma_di_base nonché delle soluzioni adottate per far fronte a tali rischi.

c)

Quando la Commissione nutre preoccupazioni sull'accuratezza dei dati forniti dall' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, l' impresa fornisce dati basati su una misurazione alternativa.

2.

Ai fini del calcolo del numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi»:

a)

L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non individua come distinti i servizi di piattaforma di base che appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), basandosi principalmente sul fatto che essi sono forniti utilizzando nomi di dominio diversi, siano essi domini di primo livello geografici (ccTLD) o domini di primo livello generici (gTLD), o su eventuali attributi geografici.

b)

L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi di piattaforma di base che sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali o i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).

c)

L' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi che l' impresa in questione offre in modo integrato, ma che:

i)

non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), o

ii)

sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).

E.   Definizioni specifiche

La tabella in appresso contiene definizioni specifiche di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio_di_piattaforma_di_base.

Servizi di piattaforma di base

Utenti finali attivi

Utenti commerciali attivi

Servizi di intermediazione online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno.

Motori di ricerca online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore_di_ricerca_online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando una ricerca.

Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore_di_ricerca_online o parte dell'indice del motore_di_ricerca_online nel corso dell'anno.

Servizi di social effettuando una ricerca, network online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio_di_social_network_online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, postando o commentando.

Numero di utenti commerciali unici che appaiono in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio_di_social_network_online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese.

Servizi di piattaforma per la condivisione di video

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video almeno una volta nel corso del mese, per esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio_di_piattaforma_per_la_condivisione_di_video nel corso dell'anno.

Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero, almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio_di_comunicazione_interpersonale_indipendente_dal_numero al fine di comunicare direttamente con un utente_finale.

Sistemi operativi

Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema_operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese.

Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema_operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema_operativo.

Assistente virtuale

Numero di utenti finali unici che hanno in qualche modo interagito con l' assistente_virtuale almeno una volta nel corso del mese, per esempio attivandolo, ponendo una domanda, accedendo a un servizio mediante un comando o controllando un dispositivo per la «casa intelligente».

Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno offerto almeno un' applicazione_software per assistenti virtuali o una funzionalità per rendere un' applicazione_software esistente accessibile tramite l' assistente_virtuale.

Browser web

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il browser_web almeno una volta nel corso del mese, per esempio inserendo una ricerca o l'indirizzo di un sito web nella riga dell'URL del browser_web.

Numero di utenti commerciali unici i cui siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) sono stati consultati tramite il browser_web almeno una volta nel corso dell'anno o che hanno offerto un plug-in, un'estensione o un add-on utilizzati nel browser_web nel corso dell'anno.

Servizi di cloud computing

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi_di_cloud_computing del pertinente fornitore di servizi_di_cloud_computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi_di_cloud_computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi_di_cloud_computing nel corso dell'anno.

Servizi pubblicitari online

Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari:

numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese.

Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria):

numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria che ha attivato il servizio di intermediazione pubblicitaria, almeno una volta nel corso del mese.

Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari:

numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno.

Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria):

numero di utenti commerciali unici (compresi inserzionisti, editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o hanno fatto ricorso ai relativi servizi nel corso dell'anno.



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