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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT

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2022/1925 IT Art. 14 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore_digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.


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