keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Designazione dei gatekeeper
- Articolo 4 Riesame dello status dei gatekeeper
- Articolo 5 Obblighi dei gatekeeper
- Articolo 6 Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8
- Articolo 7 Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero
- Articolo 8 Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 9 Sospensione
- Articolo 10 Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica
- Articolo 11 Relazioni
- Articolo 12 Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper
- Articolo 13 Antielusione
- Articolo 14 Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni
- Articolo 15 Obbligo di audit
- Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
- Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
- Articolo 18 Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica
- Articolo 19 Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
- Articolo 20 Apertura di procedimenti
- Articolo 21 Richiesta di informazioni
- Articolo 22 Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni
- Articolo 23 Poteri di effettuare ispezioni
- Articolo 24 Misure provvisorie
- Articolo 25 Impegni
- Articolo 26 Monitoraggio degli obblighi e delle misure
- Articolo 27 Informazioni fornite da terzi
- Articolo 28 Funzione di controllo della conformità
- Articolo 29 Inosservanza
- Articolo 30 Ammende
- Articolo 31 Penalità di mora
- Articolo 32 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
- Articolo 33 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
- Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
- Articolo 35 Relazione annuale
- Articolo 36 Segreto d'ufficio
- Articolo 37 Cooperazione con le autorità nazionali
- Articolo 38 Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza
- Articolo 39 Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali
- Articolo 40 Gruppo ad alto livello
- Articolo 41 Richiesta di un'indagine di mercato
- Articolo 42 Azioni rappresentative
- Articolo 43 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
- Articolo 45 Controllo della Corte di giustizia
- Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
- Articolo 47 Orientamenti
- Articolo 48 Normazione
- Articolo 49 Esercizio della delega
- Articolo 50 Procedura di comitato
- Articolo 51 Modifica della direttiva (UE) 2019/1937
- Articolo 52 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 53 Riesame
- Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- gatekeeper 8
- utenti 6
- articolo 5
- paragrafo 5
- articoli 5
- commerciali 5
- servizi 5
- impresa 5
- il 4
- consenso 4
- piattaforma 3
- presente 3
- dati 3
- norma 3
- obblighi 3
- atto 3
- base 3
- scelte 3
- effettiva 2
- rende 2
- adotta 2
- comportamento 2
- diritti 2
- natura 2
- utilizzo 2
- progettazione 2
- finali 2
- richiesto 2
- trattamento 2
- modo 2
- fine 2
- regolamento 2
- modalità 2
- osservanza 2
- pratica 2
- fornisce 2
- qualsiasi 2
- eludere 2
- opportuno 1
- attuare 1
- avvalgono 1
- procedimento 1
- forniti 1
- adottare 1
- esecuzione 1
- qualità 1
- specificare 1
- misure 1
- condizioni 1
- negativamente 1
Articolo 13
Antielusione
1. Un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell' impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.
2. Se sospetta che un' impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l' impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.
3. Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
4. Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.
5. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell' utente_commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.
6. Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all' utente_finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.
7. Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.
8. Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.
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