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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT

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2019/0790 IT cercato: 'carattere' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    TITOLO II
    MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
  • 3 Articolo 2 Definizioni

  • TITOLO III
    MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

    CAPO 1
    Opere fuori commercio e altri materiali

    CAPO 2
    Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

    CAPO 3
    Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

    CAPO 4
    Opere delle arti visive di dominio pubblico

    TITOLO IV
    MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

    CAPO 1
    Diritti sulle pubblicazioni
  • 12 Articolo 15 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

  • CAPO 2
    Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

    CAPO 3
    Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

    TITOLO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   « organismo_di_ricerca»: un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:

a)

senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

b)

con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;

2)   « estrazione_di_testo_e_di_dati» (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni;

3)   « istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

4)   « pubblicazione_di_carattere_giornalistico»: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

a)

costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

b)

ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e

c)

è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;

5)   « servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

6)   « prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online»: un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 15

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

1.   Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione_di_carattere_giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione_di_carattere_giornalistico in cui sono inclusi.

Quando un'opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione_di_carattere_giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

3.   Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione_di_carattere_giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione_di_carattere_giornalistico.

Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione_di_carattere_giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.


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