keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 19 Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi dell’Unione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 36
- banca 12
- centrale 12
- europea 12
- dell’unione 12
- ente_pubblico 10
- commerciali 8
- segreti 8
- titolare 8
- norma 8
- organismo 8
- un 6
- riceve 6
- richiesta 6
- tecniche 6
- sicurezza 4
- riservatezza 4
- divulgazione 4
- organizzative 4
- misure 4
- richiesti 4
- dell’articolo 4
- obblighi 4
- terzo 4
- servizio_correlato 4
- prodotto_connesso 4
- finalità 4
- necessaria 2
- conseguire 2
- strettamente 2
- scopo 2
- casi 2
- misura 2
- qualora 2
- articolo 2
- obbligatoria 2
- la 2
- lettera 2
- scopi 2
- condivide 2
- concorrenza 2
- migliorare 2
- sviluppare 2
- tratti 2
- l’ 2
- stessa 2
- preservare 2
- condotta 2
- codici 2
- l’applicazione 2
Articolo 19
Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione
1. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione che riceve dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell’articolo 14:
a) | non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti; |
b) | ha attuato misure tecniche e organizzative che preservino la riservatezza e l’integrità dei dati richiesti e la sicurezza dei trasferimenti dei dati, in particolare dei dati personali, e tutelino i diritti e le libertà degli interessati; |
c) | cancella i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati e le persone o organizzazioni che hanno ricevuto i dati a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, senza indebito ritardo dell’avvenuta cancellazione, a meno che l’archiviazione dei dati sia richiesta in conformità del diritto dell’Unione o nazionale in materia di accesso pubblico ai documenti nel contesto degli obblighi di trasparenza. |
2. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:
a) | non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto_connesso o un servizio_correlato in concorrenza con il prodotto_connesso o il servizio_correlato del titolare dei dati; |
b) | non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a). |
3. La divulgazione di segreti commerciali a un ente_pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo di una richiesta a norma dell’articolo 15. In tali casi, il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti meta dati. L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione adotta, prima della divulgazione di segreti commerciali, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, ivi compreso, se del caso, l’uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
4. Un ente_pubblico, la Commissione la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.
Articolo 19
Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione
1. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione che riceve dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell’articolo 14:
a) | non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti; |
b) | ha attuato misure tecniche e organizzative che preservino la riservatezza e l’integrità dei dati richiesti e la sicurezza dei trasferimenti dei dati, in particolare dei dati personali, e tutelino i diritti e le libertà degli interessati; |
c) | cancella i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati e le persone o organizzazioni che hanno ricevuto i dati a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, senza indebito ritardo dell’avvenuta cancellazione, a meno che l’archiviazione dei dati sia richiesta in conformità del diritto dell’Unione o nazionale in materia di accesso pubblico ai documenti nel contesto degli obblighi di trasparenza. |
2. Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:
a) | non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto_connesso o un servizio_correlato in concorrenza con il prodotto_connesso o il servizio_correlato del titolare dei dati; |
b) | non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a). |
3. La divulgazione di segreti commerciali a un ente_pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo di una richiesta a norma dell’articolo 15. In tali casi, il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti meta dati. L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione adotta, prima della divulgazione di segreti commerciali, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, ivi compreso, se del caso, l’uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
4. Un ente_pubblico, la Commissione la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.
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