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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT

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Articolo 6

Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi

1.   Entro l'8 aprile 2025, ogni soggetto dell'Unione, dopo aver effettuato un riesame iniziale della cibersicurezza, come un audit, istituisce un quadro interno di gestione, di governance e di controllo dei rischi per la cibersicurezza («quadro»). L'istituzione del quadro è soggetta alla vigilanza del livello_di_dirigenza_più_elevato del soggetto dell'Unione ed è sotto la sua responsabilità.

2.   Il quadro interessa la totalità dell'ambiente TIC non riservato del soggetto dell'Unione interessato, compresi ogni ambiente TIC e la rete di tecnologie operative in loco, le risorse e i servizi esternalizzati in ambienti di cloud computing od ospitati da terzi, i dispositivi mobili, le reti interne, le reti professionali non connesse a Internet e qualsiasi dispositivo connesso a tali ambienti («ambiente TIC»). Il quadro è basato su un approccio multirischio.

3.   Il quadro garantisce un livello elevato di cibersicurezza e stabilisce le politiche interne in materia di cibersicurezza, comprensive di obiettivi e priorità, per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché i ruoli e le responsabilità del personale del soggetto dell'Unione incaricato di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento. Il quadro comprende anche meccanismi per misurare l'efficacia dell'attuazione.

4.   Il quadro è riesaminato periodicamente in considerazione dell'evoluzione dei rischi per la cibersicurezza e almeno ogni quattro anni. Se del caso e a seguito di una richiesta del comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10, il quadro di un soggetto dell'Unione può essere aggiornato sulla base degli orientamenti del CERT-UE sugli incidenti identificati o sulle eventuali lacune osservate nell'attuazione del presente regolamento.

5.   Il livello_di_dirigenza_più_elevato di ciascun soggetto dell'Unione è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e vigila sul rispetto degli obblighi relativi al quadro da parte della propria organizzazione.

6.   Se del caso e fatta salva la sua responsabilità per l'attuazione del presente regolamento, il livello_di_dirigenza_più_elevato di ciascun soggetto dell'Unione può delegare obblighi specifici a norma del presente regolamento ad alti funzionari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o ad altri funzionari di livello equivalente, in seno al soggetto dell'Unione interessato. Indipendentemente da tale delega, il livello di gestione più elevato può essere ritenuto responsabile delle violazioni del presente regolamento da parte del soggetto dell'Unione interessato.

7.   Ogni soggetto dell'Unione dispone di meccanismi efficaci per garantire che un'adeguata percentuale della dotazione di bilancio destinata alle TIC sia spesa per la cibersicurezza. Nel fissare tale percentuale è tenuto debitamente conto del quadro.

8.   Ogni soggetto dell'Unione nomina un responsabile locale per la cibersicurezza o una funzione equivalente come punto di contatto unico per tutti gli aspetti della cibersicurezza. Il responsabile locale per la cibersicurezza agevola l'attuazione del presente regolamento e riferisce direttamente al livello_di_dirigenza_più_elevato a cadenza periodica in merito allo stato di attuazione. Fermo restando che il responsabile locale per la cibersicurezza è il punto di contatto unico in ciascun soggetto dell'Unione, un soggetto dell'Unione può delegare determinati compiti del responsabile locale per la cibersicurezza in relazione all'attuazione del presente regolamento al CERT-UE sulla base di un accordo sul livello dei servizi concluso tra tale soggetto dell'Unione e il CERT-UE, oppure tali compiti possono essere condivisi tra vari soggetti_dell'Unione. In caso di delega di tali compiti al CERT-UE, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza istituito a norma dell'articolo 10 decide se la fornitura di tale servizio fa parte dei servizi di base del CERT-UE, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie del soggetto dell'Unione interessato. Ciascun soggetto dell'Unione notifica senza indebito ritardo al CERT-UE il responsabile locale per la cibersicurezza nominato e le eventuali modifiche successive.

Il CERT-UE istituisce un elenco dei responsabili locali per la cibersicurezza nominati e lo mantiene aggiornato.

9.   Gli alti funzionari di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari o gli altri funzionari di livello equivalente di ciascun soggetto dell'Unione, così come tutti i membri pertinenti del personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza e dell’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, seguono periodicamente attività di formazione specifiche al fine di acquisire conoscenze e competenze sufficienti per comprendere e valutare i rischi per la cibersicurezza, le pratiche di gestione degli stessi e il loro impatto sulle attività del soggetto dell'Unione.

Articolo 10

Comitato interistituzionale per la cibersicurezza

1.   È istituito un comitato interistituzionale per la cibersicurezza (IICB).

2.   L'IICB ha il compito di:

a)

controllare e sostenere l'attuazione del presente regolamento da parte dei soggetti_dell'Unione;

b)

vigilare sull'attuazione delle priorità e degli obiettivi generali da parte del CERT-UE e imprimere a tale centro una direzione strategica.

3.   L'IICB è composto da:

a)

un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti soggetti:

i)

il Parlamento europeo;

ii)

il Consiglio europeo;

iii)

il Consiglio dell'Unione europea;

iv)

la Commissione;

v)

la Corte di giustizia dell'Unione europea;

vi)

la Banca centrale europea;

vii)

la Corte dei conti;

viii)

il Servizio europeo per l'azione esterna;

ix)

il Comitato economico e sociale europeo;

x)

il Comitato europeo delle regioni;

xi)

la Banca europea per gli investimenti;

xii)

il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;

xiii)

l'ENISA;

xiv)

il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

xv)

l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;

b)

tre rappresentanti designati dalla rete delle agenzie dell'Unione (EUAN) su proposta del suo comitato consultivo TIC per difendere gli interessi degli organi e degli organismi dell'Unione che gestiscono il proprio ambiente TIC diversi da quelli di cui alla lettera a).

I soggetti_dell'Unione rappresentati nell'IICB mirano a conseguire l'equilibrio di genere tra i rappresentanti designati.

4.   I membri dell'IICB possono farsi assistere da un supplente. Altri rappresentanti dei soggetti_dell'Unione di cui al paragrafo 3 o di altri soggetti_dell'Unione possono essere invitati dal presidente ad assistere alle riunioni dell'IICB senza avere diritto di voto.

5.   Il direttore del CERT-UE e i presidenti del gruppo di cooperazione, della rete di CSIRT e della rete EU-CyCLONe, istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2022/2555, o i loro supplenti possono partecipare alle riunioni dell'IICB in qualità di osservatori. In casi eccezionali l'IICB può decidere diversamente, conformemente al proprio regolamento interno.

6.   L'IICB adotta il proprio regolamento interno.

7.   L'IICB designa un presidente, conformemente al proprio regolamento interno, tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il supplente del presidente diventa membro a pieno titolo dell'IICB per la stessa durata.

8.   L'IICB si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del presidente, su richiesta del CERT-UE o su richiesta di uno dei membri.

9.   Ciascun membro dell'IICB dispone di un voto. Le decisioni dell'IICB sono adottate a maggioranza semplice, salvo ove il presente regolamento disponga diversamente. Il presidente dell'IICB non dispone di un voto, tranne in caso di parità di voti, nel qual caso può esprimere il voto decisivo.

10.   L'IICB può deliberare mediante una procedura scritta semplificata avviata conformemente al proprio regolamento interno. In base a tale procedura la pertinente decisione è considerata approvata entro il termine fissato dal presidente, salvo obiezioni da parte di uno dei membri.

11.   Le funzioni di segretariato dell'IICB sono espletate dalla Commissione e il segretariato rende conto al presidente dell'IICB.

12.   I rappresentanti nominati dall'EUAN trasmettono le decisioni dell'IICB ai membri dell'EUAN. Ogni membro dell'EUAN ha la facoltà di sottoporre a tali rappresentanti o al presidente dell'IICB ogni questione che ritenga debba essere portata all'attenzione di tale comitato.

13.   L'IICB può istituire un comitato esecutivo che lo assista nel suo lavoro e può delegare a tale comitato alcuni dei suoi compiti e poteri. L'IICB stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo, compresi i suoi compiti e i suoi poteri, e il mandato dei suoi membri.

14.   Entro l'8 gennaio 2025 e successivamente a cadenza annuale, l'IICB presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento e precisa, in particolare, la portata della cooperazione del CERT-UE con i suoi omologhi degli Stati membri in ciascuno Stato membro. La relazione costituisce un contributo alla relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell'Unione adottata a norma dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2022/2555.

Articolo 15

Direttore del CERT-UE

1.   Dopo aver ottenuto l'approvazione da una maggioranza di due terzi dei membri dell'IICB, la Commissione nomina il direttore del CERT-UE. L'IICB è consultato in tutte le fasi della procedura di nomina, in particolare per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici in relazione a tale incarico. La procedura di selezione, compreso l'elenco ristretto definitivo di candidati tra i quali deve essere nominato il direttore del CERT-UE, garantisce un'equa rappresentanza di ciascun genere, tenendo conto delle domande presentate.

2.   Il direttore del CERT-UE è responsabile del buon funzionamento del CERT-UE e agisce nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la direzione dell'IICB. Il direttore del CERT-UE riferisce regolarmente al presidente dell'IICB e presenta relazioni ad hoc all'IICB, se questo lo richiede.

3.   Il direttore del CERT-UE assiste l'ordinatore delegato competente nell'elaborazione della relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, redatta a norma dell'articolo 74, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e riferisce periodicamente all'ordinatore delegato in merito all'attuazione di misure per le quali sono stati subdelegati poteri al direttore del CERT-UE.

4.   Il direttore del CERT-UE elabora annualmente una pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese amministrative per le sue attività, una proposta di programma di lavoro annuale, una proposta di catalogo dei servizi per il CERT-UE, proposte di revisione del catalogo dei servizi, proposte di modalità riguardanti gli accordi sul livello dei servizi e proposte di indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE, che devono essere approvate dall'IICB conformemente all'articolo 11. In sede di revisione dell'elenco dei servizi contenuti nel catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE, il direttore del CERT-UE tiene conto delle risorse assegnate al CERT-UE.

5.   Il direttore del CERT-UE presenta a cadenza almeno annuale all'IICB e al presidente dell'IICB relazioni riguardanti le attività e le prestazioni del CERT-UE durante il periodo di riferimento, inclusi l'esecuzione del bilancio, gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi scritti conclusi, la cooperazione con omologhi e partner e le missioni effettuate dal personale, comprese le relazioni di cui all'articolo 11. Tali relazioni comprendono un programma di lavoro per il periodo successivo, la pianificazione finanziaria delle entrate e delle spese, anche relative al personale, gli aggiornamenti previsti del catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e una valutazione dell'impatto previsto di tali aggiornamenti relativamente alle risorse finanziarie e umane.


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