(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
- = -
(12) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto nazionale relativo a questioni che non sono disciplinate dalla stessa, come ad esempio le norme nazionali concernenti la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti o la liceità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe definire la natura giuridica dei contratti per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali e dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se tali contratti costituiscono, ad esempio, un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali che non riguardano specificamente i contratti dei consumatori e che prevedono rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto, vale a dire a disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità dell’ operatore_economico in caso di vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le disposizioni legislative nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali di cui il consumatore può avvalersi, nel caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nei confronti di persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, o di altre persone che adempiono agli obblighi di tali persone.
- = -
(20) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/771 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuti digitali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche al contenuto_digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull’obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna.
Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto_digitale da essi fornito.
La presente direttiva inoltre fa salvo il diritto di distribuzione applicabile a tali beni in base al diritto d’autore.
- = -
(24) La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati_personali all’ operatore_economico.
Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato.
Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati_personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell’ambito di tali modelli commerciali.
La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l’ operatore_economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto_digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali.
I dati_personali potrebbero essere forniti all’ operatore_economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’ operatore_economico utilizzi gli eventuali dati_personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati_personali prevede un elenco esaustivo di fondamenti giuridici per il trattamento lecito dei dati_personali.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati_personali all’ operatore_economico.
Ad esempio, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nel caso in cui il nome e l’indirizzo email forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media siano utilizzati per scopi diversi dalla mera fornitura di contenuti digitali o servizi digitali o non conformi agli obblighi di legge.
La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi nel caso in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati_personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’ operatore_economico.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.
- = -
(34) Le disposizioni della presente direttiva concernenti i contratti a pacchetto dovrebbero applicarsi solo qualora i diversi elementi del pacchetto siano offerti dallo stesso operatore_economico allo stesso consumatore nel quadro di un singolo contratto.
La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali che disciplinano le condizioni in base alle quali un contratto per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali può essere considerato legato o accessorio a un altro contratto stipulato dal consumatore con lo stesso o un altro operatore_economico, ai rimedi esercitabili in base ai singoli contratti o agli effetti che la risoluzione di un contratto potrebbero avere sull’altro contratto.
- = -
(48) Il regolamento (UE) 2016/679 o qualsiasi altra fonte di diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati dovrebbero applicarsi pienamente al trattamento dei dati_personali in relazione ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti, gli obblighi e i rimedi extracontrattuali di cui al regolamento (UE) 2016/679. È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui un operatore_economico assume in maniera esplicita un obbligo contrattuale, o il contratto può essere interpretato in tal senso, che è altresì connesso agli obblighi dell’ operatore_economico di cui al regolamento (UE) 2016/679.
In tal caso, l’impegno contrattuale può essere inserito tra i requisiti di conformità soggettivi.
Un secondo esempio potrebbe essere rappresentato dai casi in cui la mancata conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 potrebbe allo stesso tempo rendere il contenuto_digitale o il servizio_digitale inadeguato alla sua finalità prevista e costituire pertanto un difetto di conformità ai requisiti di conformità oggettivi, che prevedono che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia adeguato alle finalità per le quali è abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale dello stesso tipo.
- = -
(53) Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da limitazioni imposte dal titolare di diritti di proprietà intellettuale in conformità del diritto in materia di proprietà intellettuale.
Tali restrizioni possono derivare dall’accordo di licenza con l’utente finale nel quadro del quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito al consumatore.
Ciò può verificarsi quando, ad esempio, l’accordo di licenza con l’utente finale vieta al consumatore di utilizzare determinate caratteristiche relative alla funzionalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
A motivo di tali restrizioni il contenuto_digitale o il servizio_digitale potrebbe violare i requisiti oggettivi di conformità stabiliti nella presente direttiva, se riguardano caratteristiche che sono abituali di contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi.
In tali casi il consumatore dovrebbe poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per difetto di conformità nei confronti dell’ operatore_economico che ha fornito il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
L’ operatore_economico dovrebbe poter evitare tale responsabilità soltanto se soddisfa le condizioni di deroga ai requisiti oggettivi di conformità di cui alla presente direttiva, ossia soltanto se l’ operatore_economico informa specificamente il consumatore, prima della conclusione del contratto, del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si scosta dai requisiti oggettivi di conformità e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento.
- = -
(54) I vizi giuridici costituiscono una questione particolarmente importante nell’ambito dei contenuti digitali o dei servizi digitali, che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
Le restrizioni all’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore a norma della presente direttiva potrebbero derivare da una violazione dei diritti di terzi.
Tale violazione potrebbe effettivamente impedire al consumatore di godere del contenuto_digitale o del servizio_digitale o di alcune sue componenti, ad esempio, se il consumatore non può accedere affatto al contenuto_digitale o al servizio_digitale o se non può accedervi legalmente.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il terzo costringe legittimamente l’ operatore_economico a cessare ogni violazione di tali diritti e a interrompere l’offerta del contenuto_digitale o del servizio_digitale in questione, o che il consumatore non può utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza violare la legge.
In caso di violazione dei diritti di terzi da cui deriva una restrizione che impedisce o limita l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe aver diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità, a meno che il diritto nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione, ad esempio per violazione della garanzia giuridica contro l’evizione.
- = -
(58) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire i termini nazionali di prescrizione.
Tali termini, tuttavia, non dovrebbero impedire ai consumatori di esercitare i loro diritti in tutto il periodo di tempo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Mentre la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dovrebbe tuttavia garantire che detti termini consentano comunque ai consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano almeno nel periodo durante il quale l’ operatore_economico è responsabile di eventuali difetti di conformità.
- = -
(65) Ove il ripristino della conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale risulti de jure o de facto impossibile o qualora l’ operatore_economico si rifiuti di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale in ragione dei costi sproporzionati che gliene deriverebbero, o qualora l’ operatore_economico non abbia ripristinato la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole, senza alcun costo e senza causare disagi per il consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere diritto di beneficiare dei rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.
In talune situazioni è giustificato che il consumatore abbia diritto immediatamente alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ad esempio se in precedenza l’ operatore_economico ha omesso di rendere conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale o se non ci si può attendere che il consumatore mantenga la fiducia nella capacità dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale a motivo della gravità del difetto di conformità.
Ad esempio, il consumatore dovrebbe avere il diritto di richiedere immediatamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora gli sia stato fornito un software antivirus infettato esso stesso da virus e costituirebbe un caso di difetto di conformità di tale gravità.
Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui risulti evidente che l’ operatore_economico non procederà a ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.
- = -
(67) Se il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito dietro pagamento di un prezzo, il consumatore dovrebbe poter recedere dal contratto soltanto se il difetto di conformità non è di lieve entità.
Tuttavia, ove il contenuto_digitale o il servizio_digitale non sia fornito dietro pagamento di un prezzo ma il consumatore fornisce dati_personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto anche se il difetto di conformità è di lieve entità, dal momento che non può beneficiare del rimedio della riduzione di prezzo.
Nei casi in cui paga un prezzo e fornisce dati_personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di beneficiare di tutti i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità.
In particolare, purché siano soddisfatte tutte le restanti condizioni, il consumatore dovrebbe avere diritto alla messa in conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, alla riduzione del prezzo rispetto all’importo pagato per il contenuto_digitale o il servizio_digitale, o alla risoluzione del contratto.
- = -
(70) Il consumatore potrebbe essere scoraggiato dall’avvalersi dei rimedi per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel caso in cui sia privato dell’accesso a un contenuto diverso dai dati_personali, che il consumatore stesso ha fornito o creato mediante l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Al fine di assicurare che il consumatore goda di un’efficace protezione in relazione al diritto di risolvere il contratto, l’ operatore_economico dovrebbe pertanto, su richiesta del consumatore, mettere a disposizione di quest’ultimo tale contenuto una volta risolto il contratto.
- = -
(77) Qualora una modifica incida negativamente, in modo non trascurabile, sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo a seguito della modifica in questione.
In alternativa, l’ operatore_economico può decidere di consentire al consumatore di mantenere l’accesso al contenuto_digitale o al servizio_digitale senza costi aggiuntivi, senza la modifica e in conformità, nel qual caso il consumatore non dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto.
Tuttavia, qualora il contenuto_digitale o il servizio_digitale che l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere non rispetti più i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità, il consumatore dovrebbe poter contare sui rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva.
Se i requisiti per una modifica quali indicati nella presente direttiva non sono soddisfatti e la modifica dà luogo a un difetto di conformità, dovrebbero restare salvi i diritti del consumatore al ripristino della conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, quali previsti dalla presente direttiva.
Allo stesso modo, qualora, successivamente a una modifica, si verifichi un difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale non imputabile alla modifica, il consumatore dovrebbe continuare a poter avvalersi dei rimedi previsti dalla presente direttiva per il difetto di conformità in relazione al contenuto_digitale o al servizio_digitale in questione.
- = -