keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT
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- servizio_digitale 32
- contenuto_digitale 30
- consumatore 20
- operatore_economico 11
- qualsiasi 10
- conformità 9
- presente 8
- direttiva 8
- digitali 8
- dati 8
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- tipo 4
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- servizi 4
- momento 4
- contenuti 4
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
2) | « servizio_digitale»:
|
3) | « beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; |
4) | « integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva; |
5) | « operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva; |
6) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
7) | « prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale; |
8) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
9) | « ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo; |
10) | « compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale; |
11) | « funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
12) | « interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo; |
13) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
2) | « servizio_digitale»:
|
3) | « beni_con_elementi_digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; |
4) | « integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio_digitale con le componenti dell’ ambiente_digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinché il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva; |
5) | « operatore_economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva; |
6) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
7) | « prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto_digitale o di servizio_digitale; |
8) | « dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; |
9) | « ambiente_digitale»: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto_digitale o al servizio_digitale o per usarlo; |
10) | « compatibilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto_digitale o il servizio_digitale; |
11) | « funzionalità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
12) | « interoperabilità»: la capacità del contenuto_digitale o del servizio_digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo; |
13) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all’ operatore_economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. |
Articolo 9
Errata integrazione del contenuto_digitale o del servizio_digitale
L’eventuale difetto di conformità risultante da un’errata integrazione del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’ ambiente_digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale se:
a) | il contenuto_digitale o servizio_digitale è stato integrato dall’ operatore_economico o sotto la sua responsabilità; oppure |
b) | il contenuto_digitale o il servizio_digitale era inteso ad essere integrato dal consumatore e l’errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dall’ operatore_economico. |
Articolo 12
Onere della prova
1. L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.
2. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.
3. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.
4. I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.
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