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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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2019/0770 IT Art. 13 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 13

Rimedio per la mancata fornitura

1.   Se l’ operatore_economico ha omesso di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale conformemente all’articolo 5, il consumatore invita l’ operatore_economico a fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale. Se l’ operatore_economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:

a)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

b)

il consumatore e l’ operatore_economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’ operatore_economico omette di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale entro o in tale momento.

3.   Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.


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