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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 IT

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Articolo 2

Modifiche della direttiva 98/6/CE

La direttiva 98/6/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo:

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2005/29/CE

La direttiva 2005/29/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il primo comma è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«m)

“classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

n)

“mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.»;

2)

all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.»;

4)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera:

«f)

per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente paragrafo non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57).»;"

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La direttiva 2011/83/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il primo paragrafo, è così modificato:

a)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

“beni”: beni quali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

(*5)  Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).»;"

b)

è inserito il seguente punto:

«4 bis)

“dato personale”: dato personale quale definito al punto 1) dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);

(*6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»"

c)

i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

«5)

“contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

6)

“contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;»;

d)

il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

“contenuto digitale”: il contenuto digitale quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

(*7)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).»;"

e)

sono inseriti i seguenti punti:

«16)

“servizio digitale”: un servizio digitale quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/770;

17)

“mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori;

18)

“fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori;

19)

“compatibilità”: compatibilità quale definita all’articolo 2, punto 10), della direttiva (UE) 2019/770;

20)

“funzionalità”: funzionalità quale definita all’articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/770;

21)

“interoperabilità”: interoperabilità quale definita all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/770.»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   La presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19, 21 e 22;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera:

«n)

relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;»;

b)

le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h)

qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;»;

ii)

è inserito il seguente punto:

«e bis)

se applicabile, l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;»;

iii)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;»;

iv)

le lettere r) e s) sono sostituite dalle seguenti:

«r)

se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

s)

qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo, possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24

Sanzioni

1.   Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:

a)

natura, gravità, entità e durata della violazione;

b)

eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;

c)

eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;

d)

i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;

e)

sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);

f)

eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.   Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.

5.   Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.

(*8)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;"

14)

all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, e all’articolo 16, secondo e terzo comma, ne informa la Commissione entro il 28 novembre 2021, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»;

15)

l’allegato I è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

il terzo paragrafo sotto «Diritto di recesso» è sostituito dal seguente:

«Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci [2] della Sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (per esempio una lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. [3]»;

ii)

il secondo paragrafo sotto «Istruzioni per la compilazione» è sostituito dal seguente:

«[2.] Inserire il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.»;

b)

nella parte B, il primo trattino è così modificato:

«Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico e l’indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:».


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