keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | « contratto_di_vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo; |
2) | « consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona; |
3) | « venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica; |
4) | « produttore»: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo; |
5) | « bene»:
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6) | « contenuto_digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; |
7) | « servizio_digitale»:
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8) | « compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software; |
9) | « funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; |
10) | « interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo; |
11) | « supporto_durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; |
12) | « garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; |
13) | « durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale; |
14) | « senza_spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali; |
15) | « asta_pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi. |
Articolo 16
Risoluzione del contratto_di_vendita
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto_di_vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto_di_vendita.
2. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 13, il consumatore può risolvere il contratto_di_vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
3. Se il consumatore risolve il contratto_di_vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto_di_vendita:
a) | il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e |
b) | il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene. |
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.
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