(6) Le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, sono attualmente oggetto dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell’Unione e introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori.
Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi.
Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali, quali l’assenza o l’esistenza di una gerarchia di rimedi.
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(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti.
Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore.
La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto_di_vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del venditore per i vizi occulti.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che prevedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i fabbricanti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
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(19) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se il difetto di conformità dei beni si manifesta poco tempo dopo la consegna, segnatamente le disposizioni nazionali che prevedono il diritto per il consumatore di rifiutare i beni difettosi e di considerare il contratto denunciato o di chiedere la sostituzione immediata entro un determinato breve termine decorrente dalla consegna dei beni che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni.
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(20) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di disciplinare gli obblighi di informativa del venditore in relazione alla conclusione del contratto o l’obbligo del venditore di avvisare il consumatore, per esempio, in merito a talune caratteristiche del bene, all’idoneità dei materiali forniti dal consumatore o ad eventuali svantaggi derivanti da specifiche richieste del consumatore, come una richiesta del consumatore di utilizzare un determinato tessuto per la confezione di un abito da ballo.
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(21) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione della medesima, o di disciplinarli in altro modo.
Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le PMI.
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(22) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore, e a quali condizioni.
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(23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contratti in cui il venditore trasferisce, o si impegna a trasferire, la proprietà di beni al consumatore.
I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati venditori ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la vendita di beni.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un venditore ai sensi della presente direttiva.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(60) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare le conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella presente direttiva, come le conseguenze della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita.
Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito disciplinare le modalità di rimborso del prezzo al consumatore, ad esempio quelle relative ai mezzi utilizzati per tale rimborso o ai possibili costi e oneri occasionati dal rimborso.
Gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, avere la facoltà di prevedere termini specifici per il rimborso del prezzo o per la restituzione dei beni.
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(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
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(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori.
Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commerciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali.
Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
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