keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
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- giorno 1
- successivo 1
- gazzetta 1
- dell’unione 1
- europea 1
- tuttavia 1
- l’articolo 1
- applica 1
Articolo 24
Recepimento
1. Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.
Articolo 24
Recepimento
1. Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 22 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
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