(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
- = -
(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi.
Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti.
Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
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(13) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero integrarsi a vicenda.
Mentre la direttiva (UE) 2019/770 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di un contenuto_digitale o servizi digitali, la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni.
Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuto_digitale o servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 si applica anche alla fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, ivi compresi i contenuti digitali forniti su supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto_digitale.
La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi ai contratti di vendita di beni, inclusi i beni con elementi digitali, che necessitano di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare.
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(25) Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è responsabile in caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme per determinare la conformità dei beni.
Qualsiasi riferimento alla conformità nella presente direttiva andrebbe ricollegato alla conformità dei beni con il contratto_di_vendita.
Al fine di salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti di un contratto_di_vendita, la conformità dovrebbe essere valutata sulla base di requisiti di conformità sia soggettivi che oggettivi.
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(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, compresi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi.
L’obbligo del venditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva.
Salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità.
Se un aggiornamento fornito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio_digitale in base al contratto_di_vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene.
Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti.
Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni mantengano la conformità.
Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di conformità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiornamenti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(33) In virtù della presente direttiva, il venditore dovrebbe avere l’obbligo di consegnare al consumatore beni che siano conformi al momento della consegna. È possibile che i venditori spesso utilizzino pezzi di ricambio per adempiere il loro obbligo di riparare i beni in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna.
La presente direttiva non dovrebbe imporre l’obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità, ma dovrebbe lasciare impregiudicate altre disposizioni di diritto interno che fanno obbligo al venditore, al produttore o ad altre persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali di garantire che i pezzi di ricambio siano disponibili o di informare i consumatori in merito a tale disponibilità.
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(36) Al fine di garantire una flessibilità sufficiente delle norme, ad esempio in relazione alla vendita di beni di seconda mano, alle parti dovrebbe essere consentito discostarsi dai requisiti oggettivi di conformità previsti dalla presente direttiva.
Un tale scostamento dovrebbe essere consentito solo qualora il consumatore ne sia stato specificamente informato e l’accetti separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi, o mediante una condotta attiva e inequivocabile.
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(41) Al fine di garantire la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario prevedere un periodo durante il quale il consumatore ha diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Visto che nell’attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni, e che nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.
Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi nel caso di beni con elementi digitali.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura continuativa per più di due anni, il consumatore dovrebbe avere diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta durante il periodo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Al fine di garantire agli Stati membri la flessibilità per aumentare il livello di protezione dei consumatori nella rispettiva legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere termini più lunghi per la responsabilità del venditore rispetto a quelli stabiliti nella presente direttiva.
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(42) Per ragioni di coerenza con i sistemi giuridici nazionali esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere che il venditore sia responsabile per un difetto di conformità che si manifesta entro uno specifico periodo di tempo, eventualmente abbinato a un termine di prescrizione, o che i rimedi del consumatore siano soggetti soltanto a un termine di prescrizione.
Nel primo caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il periodo di responsabilità del venditore non sia eluso dal termine di prescrizione dei rimedi del consumatore.
Se, da un lato, la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazionali di prescrizione, dall’altro essa dovrebbe garantire che detti termini di prescrizione non limitino il diritto dei consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano nel periodo in cui il venditore è responsabile di eventuali difetti di conformità.
Nel secondo caso, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre soltanto un termine di prescrizione applicabile ai rimedi del consumatore senza introdurre uno specifico periodo entro il quale il difetto di conformità deve manifestarsi affinché il venditore sia ritenuto responsabile.
Al fine di garantire che i consumatori siano parimenti protetti anche in tali casi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando si applica soltanto un termine di prescrizione, questo consenta ai consumatori di continuare a esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano quantomeno durante il periodo previsto dalla presente direttiva come periodo di responsabilità.
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(46) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni che prevedono che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore è tenuto a informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo non inferiore a due mesi dalla data in cui il consumatore ha riscontrato tale difetto di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introducendo tale obbligo.
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(66) È opportuno abrogare la direttiva 1999/44/CE.
La data di abrogazione dovrebbe essere allineata alla data di recepimento della presente direttiva.
Al fine di garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva siano applicate in modo uniforme ai contratti che sono conclusi a partire dalla data di recepimento, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data.
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(68) L’allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dovrebbe essere modificata per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
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