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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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2019/0771 IT Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore.

2.   Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono considerati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto_digitale o di un servizio_digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il bene ai sensi del contratto_di_vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Si presume che il contenuto_digitale o il servizio_digitale rientri nel contratto_di_vendita in caso di dubbio che la fornitura di un contenuto_digitale incorporato o interconnesso o di un servizio_digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto_di_vendita o meno.

4.   La presente direttiva non si applica:

a)

al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto_digitale; o

b)

ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.

5.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:

a)

beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e

b)

animali vivi.

Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.

6.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.

7.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti stipulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all’atto della conclusione del contratto_di_vendita.


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