keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO
SEZIONE 1
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
SEZIONE 2
Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
SEZIONE 3
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online
SEZIONE 4
Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
SEZIONE 5
Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici
SEZIONE 6
Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
CAPO IV
ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
SEZIONE 2
Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
SEZIONE 3
Comitato europeo per i servizi digitali
SEZIONE 4
Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
SEZIONE 5
Disposizioni comuni in materia di esecuzione
SEZIONE 6
Atti delegati e atti di esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
- servizio della società dell'informazione
- destinatario del servizio
- consumatore
- offrire servizi nell'Unione
- collegamento sostanziale con l'Unione
- operatore commerciale
- servizio intermediario
- contenuto illegale
- piattaforma online
- motore di ricerca online
- diffusione al pubblico
- contratto a distanza
- interfaccia online
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
- coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione
- destinatario attivo di una piattaforma online
- destinatario attivo di un motore di ricerca online
- pubblicità
- sistema di raccomandazione
- moderazione dei contenuti
- condizioni generali
- persone con disabilità
- comunicazioni commerciali
- fatturato
- termine 20
- prescrizione 14
- sanzioni 7
- esecuzione 6
- penalità 6
- mora 6
- decisione 5
- irrogazione 4
- il 4
- giorno 4
- norma 3
- violazione 3
- decorrere 3
- articolo 3
- procedimento 3
- sanzione 3
- pecuniaria 3
- pecuniarie 3
- pagamento 3
- modifica 2
- paragrafo 2
- principio 2
- ogni 2
- interruzione 2
- nuovamente 2
- europea 2
- sospeso 2
- unione 2
- corte 2
- giustizia 2
- digitali 2
- decorre 2
- articoli 2
- cinque 2
- anni 2
- tale 2
- tuttavia 2
- azione 2
- coordinatore 2
- servizi 2
- giudice 1
- virtù 1
- sospesa 1
- consentito 1
- intesa 1
- dura 1
- potere 1
- domanda 1
- procedere 1
- decisioni 1
Articolo 77
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:
a) | richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali; |
b) | ispezioni; |
c) | l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 78
Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni
1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:
a) | dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica; |
b) | da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. |
4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:
a) | dura il termine consentito per il pagamento; |
b) | l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale. |
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