keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 4 Divieto di accordi di esclusiva
- 1 Art. 35 Valutazione e riesame
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 9
- diritto 8
- esclusivo 5
- articolo 4
- accordi 4
- relazione 4
- norma 4
- riutilizzo 4
- contratto 3
- durata 3
- unione 3
- organizzazioni 3
- stati 3
- pratiche 3
- paragrafi 2
- membri 2
- grado 2
- europeo 2
- necessario 2
- generale 2
- interesse 2
- fornitori 2
- regolamento 2
- presente 2
- divieto 2
- pubblici 2
- altruismo 2
- sanzioni 2
- materia 2
- valutazione 2
- applicabile 2
- concedere 2
- applicazione 2
- esclusivi 2
- diritti 2
- la 2
- paragrafo 2
- sociale 1
- informazioni 1
- principali 1
- economico 1
- comitato 1
- forniscono 1
- necessarie 1
- presenta 1
- consiglio 1
- parlamento 1
- tratte 1
- effettua 1
- settembre 1
Articolo 4
Divieto di accordi di esclusiva
1. Sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e comprendenti le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di concedere tali diritti esclusivi o di limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali accordi o altre pratiche.
2. In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella misura necessaria alla fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale che non sarebbe altrimenti possibile.
3. Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è accordato mediante atto amministrativo o accordo contrattuale a norma del diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
4. La durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. Ove si concluda un contratto, la durata del contratto è la stessa della durata del diritto esclusivo.
5. La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.
6. Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 è posto termine alla scadenza del contratto applicabile e comunque entro il 24 dicembre 2024.
Articolo 35
Valutazione e riesame
Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La relazione, se necessario, è corredata di proposte legislative.
La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:
a) | l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 34; |
b) | il grado di conformità con il presente regolamento dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non stabiliti nell'Unione e il grado di applicabilità delle sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni; |
c) | il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate a norma del capo IV e una panoramica degli obiettivi di interesse generale per le quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari a tale riguardo. |
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.
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