keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Trattamento dei dati personali
- Art. 5 Attuazione delle misure
- Art. 6 Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi
- Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
- Art. 8 Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza
- Art. 9 Piani di cibersicurezza
- Art. 10 Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
- Art. 11 Compiti dell'IICB
- Art. 12 Osservanza delle disposizioni
- Art. 13 Missione e compiti del CERT-UE
- Art. 14 Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
- Art. 15 Direttore del CERT-UE
- Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
- Art. 17 Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri
- Art. 18 Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
- Art. 19 Trattamento delle informazioni
- Art. 20 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
- Art. 21 Obblighi di segnalazione
- Art. 22 Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
- Art. 23 Gestione degli incidenti gravi
- Art. 24 Riassegnazione di bilancio iniziale
- Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 10
- articolo 6
- servizi 6
- unione 6
- finanziario 4
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- iicb 3
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- presente 2
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Articolo 16
Questioni finanziarie e relative al personale
1. Il CERT-UE è integrato nella struttura amministrativa di una direzione generale della Commissione al fine di beneficiare delle strutture di sostegno amministrativo, finanziario e contabile della Commissione, mantenendo nel contempo il suo status di prestatore di servizi interistituzionale autonomo per tutti i soggetti_dell'Unione. La Commissione informa l'IICB in merito alla collocazione amministrativa del CERT-UE e a eventuali cambiamenti al riguardo. La Commissione riesamina le disposizioni amministrative relative al CERT-UE periodicamente e in ogni caso prima della definizione di un quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312 TFUE, al fine di consentire l'adozione di misure adeguate. Il riesame include la possibilità di istituire il CERT-UE come organismo dell'Unione.
2. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, il direttore del CERT-UE agisce sotto l'autorità della Commissione e sotto la supervisione dell'IICB.
3. I compiti e le attività del CERT-UE, compresi i servizi da esso prestati ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3, 4, 5 e 7, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ai soggetti_dell'Unione rientranti nella rubrica del quadro finanziario pluriennale relativa alla pubblica amministrazione europea, sono finanziati tramite una linea distinta del bilancio della Commissione. I posti riservati al CERT-UE sono specificati in una nota a piè di pagina della tabella dell'organico della Commissione.
4. I soggetti_dell'Unione diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo forniscono un contributo finanziario annuale al CERT-UE per coprire i servizi da esso prestati ai sensi dello stesso paragrafo. I contributi sono basati su orientamenti dati dall'IICB e concordati tra ciascun soggetto dell'Unione e il CERT-UE in accordi sul livello dei servizi. I contributi rappresentano una quota equa e proporzionata dei costi totali dei servizi forniti. Essi sono assegnati alla linea di bilancio distinta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, come entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5. I costi dei servizi di cui all'articolo 13, paragrafo 6, sono a carico dei soggetti_dell'Unione che ricevono i servizi del CERT-UE. Le entrate sono destinate alle linee di bilancio che sostengono i costi.
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